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IL REFERENDUM ABROGATIVO
“Art 75 Cost: E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”
Temistocle Martines afferma: “Il referendum abrogativo è un istituto di democrazia diretta. Il popolo, recandosi alle urne, esprime il proprio giudizio sull'abrogazione (cancellazione) - in tutto o in parte - di una legge o di un atto avente valore di legge. Il quesito sottoposto agli elettori presuppone una risposta "binaria": sì o no all'abrogazione. Chi vuole "cancellare" una determinata norma, perciò, voterà "sì" all'abrogazione; chi desidera mantenerla in vigore voterà "no". In realtà, come vedremo in seguito, la Costituzione repubblicana conferisce dignità e peso politico anche ad una terza scelta, l'astensione dal voto, al fine di far mancare il quorum e rendere nulla la consultazione popolare”
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